domenica 22 ottobre 2017

L'uscita autonoma da scuola.

Sono settimane che dentro e fuori le scuole italiane si parla dell'articolo 591 del Codice Penale.
Un articolo diventato improvvisamente  molto significativo per il tran tran quotidiano di genitori e personale scolastico, perché disciplina il reato di «abbandono di [una persona] minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa».

Dopo aver letto il testo di una petizione al Presidente del Consiglio che in poco tempo è diventata gettonatissima, ho voluto capire meglio di che si sta parlando.
Ho contattato l'avv. Cinzia Olivieri, da anni impegnata per rendere più comprensibile il complesso sistema normativo scolastico italiano, ed è a lei che devo tutti i chiarimenti che adesso voglio condividere.

La prima cosa da dire è che il panico che serpeggia tra tutti coloro che hanno a che fare, in un modo o nell’altro, con gli studenti delle scuole secondarie, è stato scatenato da una sentenza della III sezione civile della Corte di cassazione, depositata a maggio di quest'anno.
Secondo alcune interpretazioni giornalistiche, i giudici della Corte di Cassazione avrebbero con questo documento stabilito il principio secondo il quale gli alunni minori di 14 anni non possono uscire da scuola da soli e dovrebbero rimanere sotto stretta vigilanza fino all'arrivo dei genitori.
Da lì una reazione a catena: i ragazzini delle medie non solo non tornano a casa da scuola da soli, ma neanche possono recarsi in piscina o in palestra, raggiungere gli amici al parco o al cinema, salire su un autobus senza mamma e/o papà alle calcagna.

Si spiega così la decisione di almeno un dirigente scolastico di emanare un atto unilaterale in base al quale docenti e personale ATA restano in attesa dei genitori per la consegna degli studenti di scuola media (con l'eventuale coinvolgimento della polizia municipale nel caso in cui i genitori reiterino il ritardo nel prelevare i propri figli...).

Come l'avv. Olivieri spiega perfettamente qui, l’uscita autonoma da scuola non costituisce di per sé un reato e la III sezione della Corte di Cassazione non ci ha pensato neppure a mescolare le carte. La sentenza in esame riguarda un caso diverso, in cui si è verificata la violazione di una specifica norma contrattuale: nel Regolamento dell'Istituto frequentato dallo studente morto nel 2003 dopo essere stato investito da un pullman appena uscito da scuola, esisteva infatti una regola precisa che imponeva ai docenti di vigilare sugli alunni all'uscita fino a quando i medesimi non fossero saliti sullo scuolabus!

Gli obblighi contrattuali dei docenti, peraltro, si esauriscono una volta terminato l'orario di insegnamento, mentre i collaboratori scolastici sono sì tenuti a sorvegliare l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico degli studenti, ma «nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche». Va poi aggiunto che il grado di sorveglianza deve essere commisurato all'età degli studenti: un conto sono i bambini della scuola d'infanzia, per cui è legittimo pretendere una vigilanza più stretta, altro conto gli studenti delle secondarie. 

In sostanza, a meno che nel Regolamento d'Istituto non siano previste disposizioni particolari circa l'uscita da scuola degli studenti, con obblighi di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, non esiste alcun obbligo, per le scuole, di attendere i genitori o gli adulti opportunamente delegati prima di far uscire dall'edificio scolastico gli studenti.

Mariacristina Ruggieri



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